A partire da giugno 2023più precisamente in giornata 16, il deposito scadrà Immu, l’imposta comunale sugli immobili che ha sostituito l’ICI. Mentre entro nel 30 giugno bisognerà procedere alla presentazione della dichiarazione Imu al Comune nei casi di inizio possesso o per variazioni intervenute negli anni solari 2021 e 2022, secondo il modello e le indicazioni diffuse dal MEF. Ma chi deve pagarlo, quando e come? Vediamo tutte le risposte per l’anno fiscale 2023.
Imu 2023: chi deve pagare
L’imposta comunale propria (Imu) è l’imposta dovuta per il possesso dei fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, le aree edificabili e i terreni agricoli ed è a carico del proprietario o dal titolare di altri diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, locazione, superficie), dal concessionario in caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di locazione.
L’Imu è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale. L’imposta per l’abitazione principale non è dovuta. Sono soggette all’imposta solo le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cd lusso).
Si definisce abitazione principale l’unità immobiliare in cui risiedono per nascita e risiedono abitualmente il soggetto passivo ei componenti del suo nucleo familiare. Le pertinenze delle stesse classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono soggette al regime IMU dell’abitazione principale, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se accatastate in catasto unitamente all’unità abitativa. L’Imu è dovuta dai seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, locazione, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa famiglia su provvedimento del giudice;
- concessionario in caso di concessione di aree demaniali;
- conduttore di immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Imu: chi non la deve pagare e chi può chiedere lo sconto
Quindi l’Imu non paghi la prima casa, l’abitazione principale, a condizione che questo non rientri nelle categorie degli immobili di lusso. L’esenzione Imu sull’abitazione principale è riconosciuta anche per le pertinenze, quali cantine o sottotetti (categoria catastale C/2), box o posti auto (C/6) e capannoni (C/7), fino ad un massimo di uno per ogni categoria. Tutte le seconde case, invece, sono generalmente soggette al pagamento dell’IMU.
Esistono però casi in cui i contribuenti hanno la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento dell’Imu e situazioni in cui il titolare ha diritto ad ottenere uno sconto sull’imposta principale. Uno dei casi per i quali è possibile ottenere, a seguito di esplicita richiesta, l’ Riduzione Imu del 50%. è il caso in cui la proprietà risulta essere disabitato o inabitabile. L’imposta deve essere ridotta del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente se lo stato di indisponibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve fondare il rapporto tra il contribuente e il Espressione è anche contribuente di cui alla norma secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentati dal Comune. A tal proposito è importante sottolineare che il certificato di inagibilità o inabitabilità deve essere prodotto direttamente da un tecnico abilitato ma, in alternativa, il contribuente può autocertificare la situazione dell’immobile.
I contribuenti hanno la possibilità di richiedere una riduzione, sempre al 50%, quando l’immobile è stato dato in comodato d’uso gratuito, con contratto regolarmente registrato. L’immobile deve essere stato ceduto a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale. Inoltre, una terza possibilità è quella garantita a chi dona affittare l’immobile con canone concordato: in questo caso la riduzione Imu sarà di 75%.
Infine, è possibile pagare la tassa scontata al 50% se la seconda casa è un beni di interesse storico artistico. Per conoscere a quali specifiche l’immobile deve conformarsi è necessario consultare l’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Quando paghi
L’IMU va pagata in due rate. La prima rata deve essere pagata entro 16 giugno 2023 ed è pari all’imposta dovuta per i primi sei mesi applicando l’aliquota e la detrazione per i dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata, quale saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, dovrà essere versata entro 18 dicembre 2023 (considerato che il termine ordinario del 16 dicembre cade di sabato ed è soggetto a proroga automatica), sulla base della delibera di approvazione delle tariffe e del regolamento pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, per il pagamento del saldo fanno fede gli atti adottati per l’anno precedente. È inoltre possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento. L’imposta è dovuta per gli anni solari in proporzione alla quota e ai mesi dell’anno in cui è proseguito il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso è durato per più della metà dei giorni di cui è composto il mese è computato per intero;
- il giorno del trasferimento del possesso è calcolato per l’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico se i giorni del possesso sono uguali a quelli del cedente.
Il pagamento dell’Imu deve essere effettuato esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di conto corrente postale compatibile.
Sanzioni per Imu non pagate
Le sanzioni per Imu non versate ammontano a 30% delle somme dovute e non pagati nei termini stabiliti. Il termine di prescrizione per l’emanazione di avvisi di accertamento e l’irrogazione di sanzioni è di 5 anni.
Il contribuente può regolarizzare spontaneamente la situazione debitoria, se il Comune non gli ha ancora inviato solleciti di pagamento e avvisi di accertamento. Il pentimento attivo offre una sostanziale riduzione delle sanzioni, e precisamente si paga:
- 0,1% per ogni giorno di ritardo, pagando quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza (cd pentimento sprint);
- 1,5%, ovvero 1/10 della penale minima, se il pagamento è effettuato oltre 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1/9 del minimo in caso di regolarizzazione tra il 31° e il 90° giorno;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
- 1/7 del minimo oltre un anno dalla data di scadenza del pagamento;
- 1/6 del minimo in due anni, se il Comune non ha nel frattempo inviato l’avviso di accertamento.
Agli importi sopra indicati vanno aggiunti gli interessi legali al tasso in vigore nel periodo di riferimento.
Chi non paga l’Imu nei termini e non usufruisce del pentimento operoso riceverà dal Comune del luogo in cui si trova l’immobile un avviso di accertamento per Imu non pagata, con l’irrogazione di sanzioni e interessi. Si tratta di un atto immediatamente esecutivo, che non richiede l’emissione di una successiva cartella esattoriale: se il contribuente non adempie, l’imposta sarà affidata all’agente della riscossione per il recupero forzato della somma dovuta mediante azioni esecutive nei confronti del debitore, come i pignoramenti.
L’importo dovuto può essere rateizzato, fino ad un massimo di 72 rate mensili, se il debitore paga in un “situazione di temporanea e oggettiva difficoltà“; se il debito complessivo supera i 6.000 euro, il numero di rate concesse dal Comune o dall’agente della riscossione non può essere inferiore a 36.
La dichiarazione Imu 2023
L’obbligo di presentare la dichiarazione Imu sorge solo nei casi in cui siano intervenute modifiche soggettive ed oggettive che diano luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non siano immediatamente note al Comune.
A regime, la dichiarazione Imu, in formato cartaceo o elettronico, essa deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziata la titolarità degli immobili o sono intervenute variazioni significative ai fini della determinazione della tassazione e non deve essere rinnovata negli anni successivi. La dichiarazione, su supporto cartaceo o elettronico, deve essere presentata al comune nel cui territorio si trovano gli immobili interessati. Il modulo cartaceo può essere inviato a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’Agenzia delle Entrate del Comune competente. L’autorità locale è tenuta a rilasciare un avviso di ricevimento. Valido anche per l’invio tramite posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente che riporti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.