Ci sono notizie che sono “non notizie”, ma ciò non significa che siano inutili. Anzi. È il caso del “raccolta di fondi esteso alle Srls” recentemente sbandierato da alcuni giornali. Una “non novità”, appunto, perché in realtà le Srl potrebbero accedere al crowdfunding anche prima. Ma prima di cosa? prima del decreto legislativo del 9 marzo scorso, attuativo del Regolamento UE n. 2020/1503 relativa ai fornitori di servizi europei di crowdfunding per le imprese, che a sua volta modifica il regolamento UE 2017/1129 e la direttiva UE 2019/1937. Quindi cosa cambia? Quello che stava cambiando era una possibilità teorica – offrire le proprie azioni al pubblico, come già fanno Spa e startup innovative – diventerà un’opportunità da mettere in pratica. Perché tutto sarà più facile. «Il crowdfunding è aperto alle Srl, se startup innovative o Pmi (ovvero aziende che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), dal 2018 grazie all’ingresso in vigore del regolamento Consob», spiega a Economy Giovanpaolo Arioldico-fondatore e CEO di Optstart, la prima community italiana di equity crowdfunding dedicata agli investimenti innovativi e sostenibili, che attraverso le sue campagne ha già finanziato più di 200 imprese italiane. «Questo decreto permetterà finalmente a tutte le altre Srl di accedere agli strumenti di raccolta del crowdfunding, ampliando notevolmente le potenzialità del nostro mercato. Sicuramente per noi è una novità positiva e accolta con entusiasmo, perché ci riusciremo diversificare di più la proposta di operazioni per i nostri investitori, portando il crowdfunding sui nostri portali azioni, prestiti e debitoaziende ancora più grandi e solide, con una lunga storia».
Un breve riassunto delle puntate precedenti: da allora in Italia è stato introdotto l’equity crowdfunding Decreto Legislativo 179/2012 (‘Decreto Sviluppo-bis’) convertito in L. 221/2012. Le campagne dovevano essere proposte da aziende qualificate come startup innovative e riguardavano quote azionarie, mentre l’importo dell’offerta non poteva superare la soglia massima di 8 milioni di Euro. La normativa di riferimento è stata poi modificata dall’art Decreto Legislativo 3/2015 (‘Decreto Investment Compact’) e da altri provvedimenti che hanno esteso l’opportunità dell’equity crowdfunding alla nuova categoria di PMI innovative. La Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016), attraverso un apposito emendamento, ha esteso la possibilità dell’equity crowdfunding a tutte le PMI… senza però derogare espressamente all’allora vigente divieto per le azioni Srl di essere oggetto di offerta al pubblico. Il prossimo Decreto Legislativo 50/2017 ha eliminato ogni dubbio circa l’applicabilità della norma non solo alle Spa ma anche alle Srl. E ora cosa succede? “C’è un processo di recepimento della direttiva europea relativa al nuovo regolamento sul crowdfunding entrato in vigore nel 2022, ma che in Italia mancava ancora del decreto attuativo”, risponde Fabio Allegrenipartner della rete di consulenza Consulenti di folla. «Il decreto legislativo individua Consob e Banca d’Italia quali autorità nazionali competenti delle norme tecniche per il funzionamento dello strumento e per l’attuazione del regolamento 2020/1503. È più una questione tecnica: ci sarebbe stato tempo fino al 10 novembre 2023 per adeguarsi. Ciò che conta, però, è che il regolamento europeo è ormai pienamente operativo e se fino ad ora le piattaforme di crowdfunding autorizzate dalla Consob potevano operare solo in Italia, oggi qualsiasi piattaforma potrà sollecitare il risparmio pubblico e trovare investitori in tutti i Paesi europei. Il pubblico di riferimento non è più solo l’Italia, ma tutta Unione Europea».
«Il punto specifico dell’Italia è un aspetto collaterale ma rilevante», sottolinea Allegreni: il sistema alternativo di iscrizione e trasferimento delle quote previsto dall’articolo 100-ter, comma 2-bis, del DPR Testo Unico della Finanza». La quale, in deroga al regime ordinario previsto dall’art. 2470 c.c., che impone di rivolgersi a un notaio o a un commercialista per perfezionare l’atto di passaggio di proprietà, consente lo scambio di quote di società a responsabilità limitata sottoscritte tramite portali di equity crowdfunding risparmiando tempo e denaro soldi… a patto che quello che tecnicamente si chiama “servizio di directory” avviene attraverso la registrazione delle azioni sottoscritte dall’investitore presso un intermediario abilitato con il quale il portale abbia preventivamente stipulato un accordo. Per capirci: nel caso di Mamacrowd si tratta Sim diretta, nel caso di Opstart è Directa Sim, mentre nel caso di Crowdfundme l’intermediario autorizzato è… Directa Sim. Che è anche di Ideacrowdfunding, Walliance, Backtowork, 200 Crowd, Ecomill, Wearstarting e Mfnewxequity. E che, a scanso di equivoci, precisa che “i servizi prestati in relazione al crowdfunding si limitano alla registrazione e detenzione per conto terzi delle quote delle società coinvolte. Directa, invece, non effettua alcuna analisi circa la solidità patrimoniale e l’andamento degli affari delle società emittenti e conseguentemente non offre alcuna garanzia circa l’andamento e le prospettive economico-finanziarie delle società stesse”.
“Questa proroga del decreto legislativo rappresenta un ulteriore passo nel progressivo allineamento della normativa italiana a quella europea, sempre più volta a incentivare le imprese all’utilizzo della tecnologia e delle soluzioni più innovative per la raccolta di capitali”, commenta Dario Giudiciio, amministratore delegato di mamacrowd, la principale piattaforma italiana di investimenti in equity crowdfunding (nata nel 2016 e parte del Gruppo Azimut dal 2022), che ha già consentito il finanziamento di 160 imprese per oltre 126 milioni di euro raccolti. “In quanto piattaforma italiana più importante per gli investimenti di equity crowdfunding, non possiamo che accogliere con favore qualsiasi azione in tal senso, siamo in prima linea per aiutare le aziende più meritevoli del nostro Paese a raccogliere le risorse necessarie per crescere”.
«Il crowdfunding è lo strumento ideale per le microimprese, come le Srls, che più di altre hanno un accesso razionato al capitale», concorda Giancarlo Giudiciprofessore associato presso Politecnico di Milanodove dal 2002 insegna Finanza Aziendale (ora Finanza Aziendale, in lingua inglese) nella laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (ora Ingegneria Gestionale) e al Master Mip. «L’adeguamento al Regolamento europeo sul crowdfunding dà finalmente certezze agli operatori italiani e li mette nelle condizioni di competere con i peers europei», spiega.
Con l’adeguamento, l’albo dei gestori di portali viene accentrato presso l’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono raccogliere capitali di rischio anche le imprese diverse dalle Pmi e c’è la possibilità di collocare minibond anche presso gli investitori retail (il finanziamento massimo per ogni impresa sarà limitato a 5 milioni di euro in un anno, mentre oggi il limite è di 8 milioni), e sia per l’equity che per lending crowdfunding viene introdotta una più approfondita valutazione di ‘adeguatezza rafforzata’ per i cosiddetti investitori ‘non sofisticati’ rispetto a quanto sta accadendo oggi. «Oltre al vantaggio di raccogliere capitali in tempi relativamente brevi, a patto che l’idea imprenditoriale sia convincente e promettente», conclude Giudici, «c’è un effetto di certificazione e validazione da parte del ‘crowd’ Internet e una certa visibilità per i connect con potenziali partner commerciali e futuri investitori».